STATUTO ASSOCIAZIONE – APS “COMPAGNIA TEATRO POPOLARE DON EGIDIO GUERRIERO A MARIO LABANCA APS”
(Approvato assemblea dei soci svoltasi in Spinoso (pz) il 24:02:2023)

Per richiedere una copia integrale in PDF dello statuto scrivici alla seguente mail:

assocompagniateatrale2016©gmail.com

Art. 1. Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

È costituita, come da atto notarile del Dott Carlo Tortorelli Notaio in Lagonegro iscritto
nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi il
25/06/1996 con N° 49056 di repertorio e N°21541 di raccolta, un’ Associazione con
Nome COMPAGNIA TEATRO POPOLARE DON EGIDIO GUERRIERO, nel numero
minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in SPINOSO (PZ) alla via Voragine, 23,
viene redatto modifica allo Statuto, per registrazione nell’Ente del Terzo Settore quindi la
stessa come previsto verrà denominata “COMPAGNIA TEATRO POPOLARE DON
EGIDIO GUERRIERO A MARIO LABANCA” – APS” e in forma abbreviata in C.T.E.G.
A MARIO LABANCA in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017.
L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo APS
con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando
istituito. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire
con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città, dovrà
essere disposta con delibera dell’Assemblea dei Soci non comporta modifica dello
statuto ma l’obbligo di comunicare agli uffici competenti.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. statuto
1. L’Associazione “COMPAGNIA TEATRO POPOLARE DON EGIDIO GUERRIERO
A MARIO LABANCA – APS”, e in forma abbreviata in C.T.E.G. A MARIO LABANCA
più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal seguente statuto in
conformità al D.Lgs117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge
regionale della regione Basilicata e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea dei Soci delibera e approva eventuale regolamento di esecuzione
dello statuto per gli aspetti organizzativi più particolari
3. si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità teatrali e di solidarietà sociale.

Art. 3. Finalità e attività
L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di
terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore;
2. Lo scopo che si propone di raggiungere in favore dei propri associati, di loro familiari o
di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati è:
3. lo scopo principale dell’associazione è quello della pratica di tutte le attività teatrali,
nonchè quello di promuovere manifestazioni di carattere socio-culturale, al fine del
raggiungimento
di tali scopi Per la realizzazione di cui al comma precedente, l’Associazione si propone di
svolgere le seguenti attività
Ed in particolare persegue le seguenti finalità: può indire rappresentazioni teatrali, conferenze,
dibattiti, manifestazioni culturali e ricreative, formare gruppi musicali e folcloristici.

Art. 4.
L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: rappresentazioni teatrali,
conferenze, dibattiti, manifestazioni culturali e ricreative, formare gruppi musicali e folcloristici. in
fase di consiglio direttivo verranno stabilite le modalità di esecuzione delle suddette attività.

Art. 5.
Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi,
tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e
privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse
rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo
criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7. Soci
Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito dalla legge.
Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli
scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle
associazioni di promozione sociale aderenti.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa
annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
soci ordinario, soci volontari, soci ordinari affiliati: sono soci ordinari, soci ordinari affiliati o
volontari le persone fisiche che aderiscono all’ Associazione prestando un’attività
prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo
e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso.
Soci ordinario affiliati: sono soci ordinari affiliati le persone fisiche che aderiscono all’
Associazione e all’ affiliazione all’Ente che il direttivo ha espressamente deliberato
prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
comprensiva della quota associativa dell’associazione nonché alla quota per l’Ente
affiliato.
Soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all’ Associazione
prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
Soci volontari: sono soci volontari le persone che partecipano alle iniziative
dell’Associazione, anche se non soci, previo delibera del Consiglio Direttivo ma si
impegnano a versare quota per assicurazione per l’intero periodo che prestano attività
volontaria presso l’Associazione.
Soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche e enti che abbiano acquisiti
particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che ne siano impossibilitati
a farne parte gli stessi vengono associati previo delibera del Consiglio Direttivo.
Soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori o promotori tutti colori che
contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento di
denaro o in natura;

Art. 8.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio
deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è
annotata nel libro soci.

Art. 9.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato
specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la
facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua
prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10.
I soci hanno il diritto di: essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione,
di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere gli organi sociali, di essere eletti alle
cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate purché iscritti da almeno 9 mesi.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e
da evadersi entro 15 giorni.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,
dall’appartenenza all’associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata
non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali
regolamenti.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio
della stessa.
Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo settore;

Perdita della qualità di socio

Art. 11.
La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta
fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o
comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti
interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di
esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso
all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Soci ordinari o Volontari e affiliati

Art. 12.
Sono soci ordinari, affiliati e volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per
libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al ordinario, affiliato e volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di
tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono
essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa
delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le
quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di socio ordinario affiliato e volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il
volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera ordinario e affiliato l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali
nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017,
sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci ordinari, volontari e affiliati sono iscritti in un apposito registro, chiamato registro dei soci.

Sostenitori o Promotori

Art. 13.
Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone
gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di
voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle
iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

Lavoratori

Art. 14.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello
svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al
perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività
non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del
numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15.
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Organo di controllo, laddove eletto nei limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017;
d) Il Revisore dei conti, laddove eletto, nei limiti indicati dall’articolo 31 del D. Lgs. 117/2017;
Tutte le cariche sociali sono elettive.

L’Assemblea

Art. 16.
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci ad esclusione dei soci volontari e
ciascun associato ordinario o affiliato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da
almeno nove mesi. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
almeno una volta all’anno;
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora
della prima convocazione e l’ora o il giorno della seconda convocazione.

Art. 17.
L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto se tramite invio di lettera
raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, un giorno prima se
convocata a mezzo sms, telefax o e-mail, o applicazione telefonica ( esempio whazapp o altre
applicazioni) ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta
ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del
giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, i soci volontari possono partecipare se il Consiglio
direttivo ne approva la presenza, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo
dell’Assemblea.

Art. 18.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio;
approva il bilancio sociale quando previsto dalla
legge; definisce il programma generale annuale di
attività;
procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il
numero dei componenti;
procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo,
determinandone previamente il numero dei componenti;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale
regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e
c) di cui all’art. 11;
delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal
Consiglio direttivo;
delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione; discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla
sua competenza.

Art. 19.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti
in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di
convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il
numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una
delega.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione
del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di convocazione di due assemblee
senza il raggiungimento dei tre quarti degli associati verrà redatte terza assemblea con 1°
convocazione e 2° convocazione indicando l’ora e il giorno e indipendentemente dei soci presenti
varrà la votazione di maggioranza per i presenti all’assemblea
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in caso di convocazione di due assemblee
senza il raggiungimento dei tre quarti degli associati verrà redatte terza assemblea con 1°
convocazione e 2° convocazione indicando l’ora e il giorno e indipendentemente dei soci presenti
varrà la votazione di maggioranza per i presenti all’assemblea.

Art. 21.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i
componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per
alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto
su scheda, o palese se il numero dei componenti eleggibili sono inferiore o uguali a quelli previsti
dallo statuto.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del
dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 componenti, eletti
dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo.
Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i
propri associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il
fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel
Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il
nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi
è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere
di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare,
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della
riunione con almeno un giorno prima a mezzo sms, telefax o e-mail, o applicazione telefonica (
esempio whazapp o altre applicazioni) ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la
certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione. oppure a mezzo e-mail inviata almeno un
giorno prima della riunione stessa In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato
anche per le vie telefoniche, con sole 12 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi è comunicazione secondo il comma precedente e che vi venga
indicato il giorno e l’ora della prima convocazione e l’ora o il giorno della seconda convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in
essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia
riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
elegge tra i propri componenti il presidente;
elegge tra i propri componenti il vice presidente;
elegge il tesoriere e il segretario;
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
predispone e propone all’Assemblea sei soci il programma annuale di attività;
individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea dei soci per la
discussione e la sua approvazione;
predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta
all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
conferisce procure generali e speciali;
assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e
retribuzioni;
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli
organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal
Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo
provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita,
ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi
Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a
mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per
nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in
carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a
qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
È conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o
estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per
l’incasso nel rispetto delle norme statutari.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In
caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica
del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali
provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27.
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio
sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la
facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare
assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni
affidategli dagli organi statutari e comunque nei limiti fissati dal Presidente o dal Consiglio
Direttivo.

Il Segretario

Art. 28.
Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e
di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L’Organo di controllo

Art. 29.
Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017,
l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti
dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397,
comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità
alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli
esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1,
del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori
legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione
della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da
gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art.
31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di
revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o
collegiale dell’organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno
in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi
pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà
formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei
proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di
bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il
bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32.
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i.,
comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3
del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto
a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33.
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per
il conseguimento delle finalità dell’associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua
quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35.
L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati soci ordinari affiliati e volontari;
b) registro dei sostenitori o promotori, se ve ne sono;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti
o allegati i verbali scritti con strumenti elettronici tipo computer anche i verbali redatti per
atto pubblico;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi
sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36.
Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali
obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del
Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche
nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente
dell’associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro
annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o
nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs.
117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Art. 38.
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze
previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i
soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente
devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo
settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore. In nessun
caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con
raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative
in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali
variazioni.